Generalità
Si intende navigazione da diporto quella effettuata non a scopo di lucro. In base alla normativa italiana le unità da diporto si classificano in: navi (superiori ai 24 metri), imbarcazioni (superiori ai 10 metri), natanti. Le imbarcazioni sono iscritte nei R.I.D. registro imbarcazioni da diporto. Dal 1998 le unità devono essere costruite munite della prescritta marcatura C.E..
Limiti di navigazione
- senza limiti (qualsiasi condizione meteo)
- abilitate sino forza 8 e onde di 4 metri (agitato)
- abilitate sino forza 6 e onde di 2 metri (molto mosso)
- abilitate a navigazione speciale acque protette entro forza 4 onde 0.5 metri
Categorie di progettazione
- Categoria A, alto mare
- Categoria B, al largo
- Categoria C, prossimità della costa
- Categoria D, acque protette
I natanti senza marcatura C.E. sono limitati alla navigazione entro 6 miglia dalla costa.
Rtf
Le unità con obbligo a bordo di apparato VHF, devono avere imbarcata almeno una persona in possesso del certificato limitato di radiotelefonia, anche se diversa da Comandante. Il certificato è possibile conseguirlo presso il Ministero delle Poste, a seguito di una autodichiarazione e una semplice pratica cartacea.
Patenti nautiche
Le patenti nautiche si dividono in abilitazioni limitate entro le 12 miglia dalla costa e patenti che abilitano alla navigazione senza limiti dalla costa. Per conseguire le patenti nautiche la procedura prevede il superamento di un esame presso l’Autorità marittima. Inoltre le patenti nautiche sono suddivise in: per il comando di imbarcazioni a motore e per il comando di imbarcazioni a vela. Chi e’ abilitato al comando di unità a vela, può tacitamente comandare anche imbarcazioni a motore. Gli esami si possono sostenere presso la Motorizzazione civile (solo patenti entro 12 miglia) , oppure presso una Capitaneria di Porto. Le patenti nautiche hanno una scadenza decennale, poi è prevista una pratica di conferma di validità dei requisiti fisici e morali, del tutto simili alla patente della macchina.
Eventi straordinari
Nel caso un evento turbi la normale navigazione, ad esempio collisione, incendio, ritrovamento di un relitto, perdita di uomo a mare etc., il Comandante ha l’obbligo entro tre giorni di effettuare una dichiarazione di evento straordinario presso l’Autorità marittima. Nella dichiarazione, oltre alle proprie generalità e a tutte le caratteristiche dell’unità dovrà indicare l’evento accaduto. In base alla gravità, l’ufficio tecnico della Capitaneria deciderà se procedere con una inchiesta sommaria o una inchiesta formale. In caso di evento straordinario all’estero, il comandante ha l’obbligo di produrre stessa dichiarazione presso il Consolato.
Licenza di navigazione e c.u.m.
Le imbarcazioni da diporto, cioè tutte le unità comprese tra i 10 metri e i 24 metri di lunghezza, hanno l’obbligo di avere a bordo la licenza di navigazione, che è il documento che abilita l’unità alla navigazione. Può essere immaginato come il libretto della nostra macchina, dove potremo trovare tutti i dati, compresa lunghezza larghezza, targa, dati del motore, numero massimo di persone trasportabili, passaggi di proprietà, gravami ed altro. La licenza di navigazione deve essere sempre accompagnata dal certificato di sicurezza che garantisce l’efficienza della nostra imbarcazione.
Il c.u.m (certificato uso del motore), è il libretto che accompagna sempre un motore in due casi specifici, quando il motore è fuoribordo, cioè amovibile e quindi non parte integrante dell’unità, e quando un motore, anche entrobordo, sia montato su un natante, che non ha licenza di navigazione.
Visite
Le visite a cui sono soggette le imbarcazioni da diporto sono di tre tipi, periodiche, straordinarie ed occasionali. Le visite periodiche devono essere effettuate dopo i primi 8 anni dalla costruzione per una unità abilitata a navigare senza limiti dalla costa, e dopo 10 anni per una unità che è abilitata a navigare entro 12 miglia. Le visite autorizzano l’esenzione del certificato di sicurezza per i successivi 5 anni. Le visite straordinarie e occasionali, si rendono necessarie in caso di importanti modifiche all’unità o in caso di incidente e successivo ripristino dell’imbarcazione.
Locazione e noleggio
In base al regolamento del diporto le unità, purché autorizzate dall’ Autorità Marittima , possono essere noleggiate o prese in locazione. La differenza del contratto è importantissima, in quanto, nel noleggio l’imbarcazione rimane sempre sotto la responsabilità di un comandante designato dalla società armatrice o proprietaria, mentre nella locazione, il comandante è persona estranea alla società proprietaria e che godrà dell’unità per un periodo limitato, e assumendosi tutta la responsabilità dell’unità. Nel caso di noleggio il comandante deve avere un titolo professionale che lo abiliti allo svolgimento di tale attività. Per poter prendere in locazione è sufficiente avere la patente nautica per imbarcazioni da diporto.
Sanzioni
Divieto | minimo | massimo |
Mancato rispetto limiti di navigazione dalla costa | 103 € | 516 € |
Mancanza patente nautica dove richiesta | 2066 € | 8263 € |
Guida con patente nautica scaduta | 207 € | 1033 € |
Mancato rispetto distanza di sicurezza boa sub | 207 € | 1033 € |
Pesca professionale con attrezzi non consentiti | 50 € | 500 € |
Rispetto della navigazione nelle aree marine protette
da vincoli non segnalati |
200€ | 1000 € |
Mancato rispetto dotazioni minime di sicurezza | 207 € | 1033€ |
Comando di unità in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di sostanza/e stupefacenti. Pena accessoria: Sospensione licenza di navigazione per 30gg Sequestro patente nautica 6 mesi |
2066€ | 8263€ |
Mancanza di copertura assicurativa
Pena accessoria: sequestro unità |
742€ | 2970€ |
Certificazioni di sicurezza scaduta o mancanza
Pena accessoria: certificazione |
207€ | 1033€ |
Per approfondire l’argomento
Leggi anche:
> Come prendere la patente nautica oggi
> Ripasso degli elementi base per l’esame della patente nautica
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